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Pensione o assegno d’invalidita' - Incisione nella misura di legge sulla capacita' lavorativa del soggetto
19/10/2004 Pensione o assegno d’invalidita' - Incisione nella misura di legge sulla capacita' lavorativa del soggetto - Precisi rilievi diagnostici e motivazioni coerenti
Pensione o assegno d’invalidità - Incisione nella misura di legge sulla capacità lavorativa del soggetto - Precisi rilievi diagnostici e motivazioni coerenti (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 21 settembre-19 ottobre 2004, n. 20456)
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 14 dicembre 1998, Rea Vincenzo conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli in funzione di Giudice del lavoro l’Inps, Istituto nazionale per la previdenza sociale, al fine di ottenere la pensione o assegno d’invalidità.
Con sentenza 17631/99, in data 22 ottobre 1999, il Giudice adito respingeva la domanda.
Interponeva appello il Rea e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza 1019/01, emessa in data 21 maggio-20 luglio 2001 dalla Corte d’appello di Napoli.
La decisione veniva così motivata.
Osserva la Corte territoriale che le patologie accertate, alterazioni artrosiche di entità medio-grave, valvulopatia mitralica di lieve grado, non incidono nella misura di legge sulla capacità lavorativa del soggetto, «tenuto conto della sua età (nato il 6 marzo 1941) e dell’attività lavorativa normale di portiere di immobile urbano».
Osserva ancora che lo stato di ridotta mobilità del tratto cervicale e lombosacrale è da considerarsi compatibile con le mansioni richieste al portiere di immobili, anche per le operazioni di pulizia «le quali si sostanziano prevalentemente in movimenti di modesto valore ergonomico, degli arti superiori e non impegnano il rachide nelle dinamiche della flessione».
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cassazione Rea Vincenzo con atto notificato in data 17 luglio 2002, sulla base di un unico complesso motivo.
L’Inps si è costituito col solo deposito di procura. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con l’unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell’articolo 360 Cpc, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1 e 2 legge 222/84. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell’articolo 360 Cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che stante il distacco minimo tra l’invalidità riscontrata e la soglia rilevante ai sensi di legge era necessaria una motivazione rigorosa, mentre le affermazioni svolte nella denunciata sentenza appaiono contraddittorie.
Le censure appaiono fondate.
Invero la denunciata sentenza affronta il problema della compatibilità con le attuali mansioni di portiere delle condizioni di salute dell’assistito, che riconosce essere «fornite di rilievo nosografico” e giunge ad escludere che sussista una condizione usurante sulla base di considerazioni tali da sottintendere massime di esperienza non adeguatamente individuate e non supportate da idonea argomentazione.
Non si può infatti concludere nel senso di una scarsa incidenza del quadro patologico sulla capacità del lavoratore richiamando l’età anagrafica, non certo giovanile poiché trattasi di soggetto di oltre 60 anni alla data della decisione. Invero, pur in presenza di un notevole allungamento della vita media ed anche di quella lavorativa, la proposta di portare l’età minima pensionabile appunto ai 60 anni incontra fortissime resistente da parte delle organizzazioni dei lavoratori, specie con riferimento ad occupazioni che risultano sempre più gravose con la naturale diminuzione dell’efficienza fisica.
Ancora non vengono indicate fonti scientifiche o sperimentali atte a sorreggere l’affermazione che l’attività del portiere addetto ad un condominio, il quale per contratto collettivo deve curare la pulizia dell’androne e delle scale, operazioni che sicuramente impegnano tutto l’apparato muscolo scheletrico «si sostanziano prevalentemente in movimenti, di modesto valore ergonomico, degli arti superiori e non impegnano il rachide nelle dinamiche della flessione».
Si impone quindi la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.
Detto giudice procederà a nuova valutazione del materiale probatorio acquisito e valuterà la natura usurante dell’attività lavorativa svolta dall’odierno ricorrente, fornendo al riguardo una motivazione coerente e conforme a dati di comune accezione oppure derivati da precisi rilievi diagnostici.
Valuterà l’opportunità, in relazione al tempo trascorso, di espletare nuova consulenza tecnica, anche ai fini di cui all’articolo 149 disposizioni attuazione Cpc.
Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Salerno.
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