Sicurezza nei luoghi di lavoro - attenuante prevista dall'art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008 - adempimento a seguito di invito alla regolarizzazione
lavoro (diritto penale) – sicurezza nei luoghi di lavoro - attenuante prevista dall'art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008 - adempimento a seguito di invito alla regolarizzazione - applicabilita' - operativita' per fatti pregressi - ammissibilita'
Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla nuova attenuante introdotta dall’art. 303 la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’art. 491 cod. proc. pen., si adopera per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. In particolare, la Corte ha affermato non solo che l’adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell’organo di vigilanza “vale come attenuante”, ma anche che detta attenuante è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo. Corte di Cassazione sentenza
lavoro (diritto penale) – sicurezza nei luoghi di lavoro - attenuante prevista dall'art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008 - adempimento a seguito di invito alla regolarizzazione - applicabilita' - operativita' per fatti pregressi - ammissibilita'
Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla nuova attenuante introdotta dall’art. 303 la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’art. 491 cod. proc. pen., si adopera per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. In particolare, la Corte ha affermato non solo che l’adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell’organo di vigilanza “vale come attenuante”, ma anche che detta attenuante è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo. Corte di Cassazione sentenza