lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013
Licenziamento - Giudizio di impugnazione - Sopravvenuta totale inidoneità fisica del lavoratore nel corso del giudizio - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda in appello di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013
Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, la dedotta sopravvenienza nel corso del giudizio, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità della prestazione lavorativa per totale inidoneità fisica del lavoratore non può costituire, "ex post", ragione giustificatrice del licenziamento già intimato, né realizza una causa automatica di estinzione del rapporto di lavoro, ma può solo rilevare - e in presenza di una nuova manifestazione di volontà datoriale - quale presupposto di una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto medesimo. Ne consegue che la domanda di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto, avanzata nel giudizio appello, è inammissibile - ancor prima che per violazione del divieto di "nova" ex art. 437 cod. proc. civ. - per difetto di interesse, non riguardando il recesso oggetto del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013