Avvocato - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Apprezzamento da parte del giudice di merito - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio tecnico - Giuridico - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014
Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014