Esercizio da parte dell'imprenditore di distinte attività non aventi carattere subalterno o accessorio - Disciplina ex art. 2070, secondo comma, cod. Civ. - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22377 del 22/10/2014
Il disposto dell'art. 2070, secondo comma, cod. Civ. - secondo cui se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività - non si applica allorché le ulteriori attività dell'imprenditore abbiano carattere meramente subalterno o comunque accessorio, ancorché distinto rispetto all'attività principale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22377 del 22/10/2014