Svolgimento di attività extralavorativa in costanza di malattia - Illecito di pericolo - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16465 del 05/08/2015
Costituisce illecito disciplinare l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia non solo se da tale comportamento derivi un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non giustificato il licenziamento di un lavoratore che, pur rientrato in servizio alla scadenza della prognosi, aveva effettuato, in costanza di malattia per colica addominale, tre immersioni di pesca subacquea).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16465 del 05/08/2015