Lavoratori tersicorei di enti lirici e istituzioni concertistiche - Opzione per la prosecuzione del rapporto di cui all'art. 6 della l. n. 54 del 1982 - Inapplicabilità - Fondazioni liriche di diritto privato - Inclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18686 del 22/09/2015
In tema di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, i lavoratori tersicorei degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche non hanno diritto a prolungare il rapporto di lavoro oltre i limiti di età, sino al raggiungimento della massima anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 54 del 1982, la cui applicazione, ancorché siano dipendenti di fondazioni liriche di diritto privato, è espressamente esclusa dall'art. 6 della l. n. 312 del 1984, assumendo valore decisivo il tipo di attività svolta e non la natura pubblica o privata del datore di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18686 del 22/09/2015