Lavoro - lavoro subordinato - trasferimento d'azienda - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17063 del 21/08/2015
Trasferimento dei beni aziendali da parte del preponente a nuovi agenti previa revoca del mandato con retrocessione del complesso di detti beni - Disciplina ex art. 2112 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17063 del 21/08/2015
L'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è esclusa, con riferimento all'attività dell'agente di assicurazioni in gestione libera, nell'ipotesi in cui il trasferimento di azienda abbia luogo in due fasi, connesse tra loro, costituite dalla revoca del mandato da parte del preponente e dalla retrocessione a quest'ultimo del complesso dei beni aziendali organizzato per la gestione dell'agenzia e dal successivo trasferimento di esso, da parte dello stesso preponente, a nuovi agenti, ove l'entità economica preesistente conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dai nuovi titolari con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso un trasferimento azienda poiché non vi era stato un subentro del nuovo agente nei beni strumentali e nei locali del precedente, né utilizzo del personale già impiegato ed era stato, inoltre, omesso ogni riferimento nel mandato agenziale al precedente rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17063 del 21/08/2015