Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10046 del 15/05/2015
Somme corrisposte al lavoratore - Esclusione dalla retribuzione imponibile - Condizioni - Finalità di incentivazione dell'esodo - Individuazione delle somme erogate con tali finalità - Criteri. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10046 del 15/05/2015
In relazione alla cessazione dal rapporto di lavoro di singoli lavoratori, rientrano tra le somme che, ai sensi dell'art. 4, comma secondo bis, del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291, vanno escluse dalle retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per l'erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte quelle che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10046 del 15/05/2015