Impiegato di banca - Attività di erogazione di credito svolta a titolo personale - Licenziamento per giusta causa - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9802 del 13/05/2015
È legittimo il licenziamento del dipendente bancario che abbia svolto attività di erogazione di credito, mediante la fornitura di provvista in cambio di assegni poi messi all'incasso, al di fuori dei canali istituzionali, in violazione dell'art. 32 del ccnl per il personale delle aziende di credito del 12 febbraio 2005, che impone ai dipendenti degli istituti di credito disciplina, dignità e moralità, trattandosi di condotta che, a prescindere dal conseguimento di un utile economico personale, è tale da incidere negativamente sulla fiducia del datore di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9802 del 13/05/2015