Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - di anzianità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10724 del 25/05/2015
Contratti di assicurazione ex art. 4 r.d.l. n. 5 del 1942 - Rinuncia al rendimento dei premi - Successivo congelamento del capitale assicurato - Conseguenze sul diritto al rendimento dei premi per i lavoratori assunti successivamente al cosiddetto "congelamento". Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10724 del 25/05/2015
In relazione ai contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro (nella specie, un istituto bancario) in favore dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, (in sostituzione dell'iscrizione al Fondo per l'indennità agli impiegati, previsto dal medesimo decreto), qualora la banca stipulante abbia cessato di ricomprendere negli accantonamenti gli aumenti stipendiali via via succedutisi ed abbia omesso, con conseguente diminuzione del capitale assicurato e, quindi, del rendimento dei premi (ceduto, con convenzione aggiuntiva, ai dipendenti), la riliquidazione delle spettanze di fine rapporto mediante inclusione nell'indennità di buonuscita delle differenze del rendimento dei premi di polizza, l'attribuzione di tale emolumento non compete ai dipendenti assunti dopo il "congelamento" del capitale, che costituisce revoca del contratto a favore di terzi a suo tempo stipulato ed è efficace nei confronti di coloro che, assunti successivamente alla stipula della convenzione, non potessero aver dichiarato di volerne profittare.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10724 del 25/05/2015