Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12122 del 11/06/2015
Comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991 - Alla Commissione regionale tripartita - Omissione - Conseguenze - Illegittimità del licenziamento - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12122 del 11/06/2015
In materia di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della "strumentalità delle forme", valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento laddove, nell'ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - che, in base all'art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità - ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell'indennità di mobilità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12122 del 11/06/2015