Ritiro del porto d'armi a lavoratore assunto con mansioni di guardia giurata - Sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa - Rilevanza ai fini della risoluzione del rapporto - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12072 del 10/06/2015
Il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore assunto con l'esclusiva qualifica di guardia giurata, configura una situazione di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa dovuta, con conseguente risoluzione del rapporto ove sia dimostrato che il datore di lavoro non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione di esso, alla stregua delle ragioni inerenti all'organizzazione ed al regolare funzionamento dell'attività produttiva.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12072 del 10/06/2015