Contratto a termine per ragioni di carattere sostitutivo - Sostituzione determinata da scelta organizzativa datoriale - Legittimità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19924 del 06/10/2015
È legittima la stipula di un contratto a termine per ragioni di carattere sostitutivo, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 (applicabile "ratione temporis"), ancorchè la sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto sia riconducibile a una scelta organizzativa del datore (nella specie, per distacco ad altra sede per il periodo di quattro mesi).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19924 del 06/10/2015