Diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore in servizio - Natura - Diritto futuro - Rinuncia - Nullità - Fondamento. – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23087 del 11/11/2015
Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23087 del 11/11/2015