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Collaborazione - Ente pubblico  - Incarico - non è sempre lavoro subordinato

 Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Consiglio di Stato –Sezione quinta – decisione 13 maggio-15 settembre 2003, n. 5144)"

Rapporto di lavoro - Collaborazione - Ente pubblico  - Incarico - Non e' sono sempre lavoro subordinato - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 13 maggio-15 settembre 2003, n. 5144)

Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 13 maggio-15 settembre 2003, n. 5144

Fatto

Con l’appello in epigrafe l’interessata ha fatto presente che aveva prestato servizio presso la provincia di Roma prima (dal marzo 1982) senza alcuna formalizzazione e compensato a parcella e poi (dal luglio 1983 al dicembre 1987) sulla base di un formale provvedimento e sottoscrizione di convenzione; che dal gennaio 1988 veniva incaricata della promozione del piano triennale attività socio culturali a favore della popolazione carceraria degli Istituti aventi sede nel territorio ed utilizzata fino al mese di dicembre 1992, con interdizione dell’ingresso sul posto di lavoro con effetto dal gennaio 1993; che, avendo svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di ruolo, proponeva ricorso al Tar Lazio, formulando una pluralità di richieste e precisamente:

-accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro per lo meno dal luglio 1983;

-accertamento del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro dal 1°.1.1993;

-accertamento del diritto a conseguire le differenze retributive tra il compenso ricevuto e la retribuzione prevista per  un dipendente svolgente mansioni identiche;

-in via subordinata, accertamento del diritto alla rinnovazione del rapporto di lavoro per la durata di 12 mesi ai sensi dell’articolo 1bis legge 460/92.

Ha rilevato che il Tar aveva omesso di pronunciarsi sulle ultime due richieste e comunque nella specie doveva essere riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per una serie di circostanze ed in particolare sottoscrizione del foglio di presenza anche se il nominativo era preceduto dal termine consulente, concessione delle ferie e del congedo straordinario per malattia, riconoscimento del riposo compensativo e concessione di permessi vari.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione provinciale ha chiesto il rigetto dell’appello rilevando che il contenuto del rapporto risultava dalla convenzione stipulata e consisteva in attività di consulenza o collaborazione esterna mediante dotazione di un supporto tecnico per l’esecuzione dell’attività svolta in maniera autonoma e documentata con relazioni mensili riepilogative, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o sottoposizione a direttive. Ha quindi fatto presente che l’esito negativo delle domande sulle quali il Tar non si era pronunciato scaturiva dal mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato. Con memoria conclusiva, l’interessata ha ulteriormente illustrato le proprie doglianze

Fissata l’udienza pubblica per il giorno 21 gennaio 2003, questa sezione  con ordinanza 1209/03 ha rimesso la causa a nuovo ruolo, fissandola per l’udienza pubblica del 13 maggio 2003, data nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto

1. Con sentenza Tar Lazio, sezione seconda, 1550/95, è stato respinto il ricorso proposto dall’interessata nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Roma tendente all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per lo meno dal luglio 1983 con reintegrazione nel posto di lavoro dal 1° gennaio 1993 e conseguente diritto a percepire le differenze retributive tra il compenso ricevuto e la retribuzione prevista per un dipendente svolgente mansioni analoghe; nonché in via subordinata, all’accertamento del diritto alla rinnovazione del rapporto di lavoro per la durata di 12 mesi ai sensi dell’articolo 1bis decreto legge 393/92, convertito dalla legge 460/92.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’interessata.

2. L’appello è infondato.

2.1. La tesi fondamentale dell’appellante, secondo cui nella specie sussisterebbero tutti gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego, non può essere condivisa.

Il Tar ha correttamente evidenziato che esaminando il contenuto del rapporto intercorso risultava che l’attività svolta dall’interessata (tendente al recupero e reinserimento sociale della popolazione carceraria nell’ambito provinciale) aveva i caratteri propri di una collaborazione esterna, posta in essere in assoluta autonomia, con l’unico obbligo di documentare con relazioni mensili e finali quanto effettuato.

Né in particolare vi era stato uno stabile inserimento dell’istante nell’organizzazione dell’Ente, tanto è vero nell’ambito

dell’amministrazione provinciale non sussisteva una struttura operativa sovraordinata all’espletamento di tali funzioni e neppure esistevano specifici posti in organico.

2.2. Pertanto, l’autonomia nelle prestazioni richieste e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico, escludono nella specie la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi invece di un incarico di tipo professionale, congruente con l’attività di tipo intellettuale richiesta.

Né a diversa conclusione possono indurre gli elementi probatori addotti dall’istante. Invero la firma del foglio di presenza, peraltro con la specifica indicazione della posizione di consulente, costituiva adempimento richiesto dalla convenzione, che prevedeva la liquidazione della parcella previa attestazione della prestazione delle consulenze da parte del Responsabile dei Servizi sociali.

La circostanza poi che sussistessero alcuni aspetti tipici del rapporto di lavoro subordinato (osservanza di un certo orario di lavoro, concessione di ferie e permessi) è aspetto secondario comunque conciliabile con una prestazione professionale da effettuare non isolatamente ma in modo coordinato con il lavoro di altri (V. la decisone di questa sezione 4887/00).

2.3. La mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Provincia, comporta l’infondatezza delle ulteriori domande avanzate dall’interessata.

In particolare, non vi può essere alcun obbligo di adeguamento retributivo con riferimento al personale della Provincia svolgente analoghe mansioni, così come non si poteva procedere al rinnovo per dodici mesi del rapporto in atto ai sensi dell’invocato articolo 1bis decreto legge 393/92, rinnovo che presupponeva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

L’eventuale inadeguatezza del compenso percepito per l’attività professionale svolta è aspetto che non può essere esaminato da questo giudice, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario.

3. per quanto considerato, l’appello va respinto.

Sussistono gruisti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.