utilizzabilità, all'interno di una causa di lavoro, di dati relativi a una vicenda giudiziaria penale
utilizzabilità, all'interno di una causa di lavoro, di dati relativi a una vicenda giudiziaria penale - Violazione della privacy nell'ambito dei processi: l'ultima parola al giudice - Spetta al giudice la valutazione sull'utilizzabilità degli atti prodotti dagli avvocati Garante della privacy - newsletter n. 345b1 del 4 febbraio 2011
-utilizzabilità, all'interno di una causa di lavoro, di dati relativi a una vicenda giudiziaria penale - Violazione della privacy nell'ambito dei processi: l'ultima parola al giudice - Spetta al giudice la valutazione sull'utilizzabilità degli atti prodotti dagli avvocati Garante della privacy - newsletter n. 345b1 del 4 febbraio 2011
Garante della privacy - newsletter n. 345b del 4 febbraio 2011
Violazione della privacy nell'ambito dei processi: l'ultima parola al giudice
Spetta al giudice la valutazione sull'utilizzabilità degli atti prodotti dagli avvocati
Spetta al giudice, e non al Garante della privacy, la valutazione sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli avvocati o dalle parti nel corso del processo e di conseguenza la utilizzabilità o meno degli atti e dei documenti da loro prodotti.
[doc. web n. 1756065]
Trattamento di dati giudiziari del dipendente in una causa di licenziamento - 23 settembre 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Esaminata la segnalazione presentata dal sig. XY concernente i trattamenti di dati personali giudiziari che lo riguardano effettuati dagli avvocati YY e ZZ e KK;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Esaminate le informazioni fornite dalle parti;
Vista la restante documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSO:
Il sig. XY ha segnalato a questa Autorità che, nell'ambito di una causa di lavoro da lui promossa innanzi al Tribunale civile di KW, sezione lavoro, nei confronti degli avvocati YY e ZZ per il pagamento di spettanze retributive ritenute dovute per l'attività svolta alle dipendenze dei medesimi, i convenuti, anche nella qualità di difensori di se medesimi, in unione e separatamente all'avv. KK, hanno effettuato un trattamento di dati giudiziari che lo riguardano descrivendo dettagliatamente, nella memoria di costituzione e difesa con domanda riconvenzionale, allegata alla segnalazione, una vicenda giudiziaria penale che lo ha coinvolto quale dipendente del Comune di ZY, e depositando agli atti di causa copia integrale della sentenza penale di condanna emessa nei suoi confronti.
Il segnalante ritiene illecito detto trattamento, in quanto privo di qualsiasi connessione con il diritto fatto valere in giudizio e le esigenze difensive dei convenuti.
Nel fornire riscontro alla richiesta del Garante di comunicare ogni informazione ritenuta utile ai fini della valutazione, da parte dell'Autorità, della fondatezza della segnalazione, con particolare riferimento alle ragioni e alle modalità del trattamento dei dati giudiziari del segnalante, gli avvocati YY e ZZ hanno rappresentato che: "Avendo il XY TACIUTO al giudice del lavoro il suo rapporto a tempo pieno e indeterminato – quale Dirigente Capo dell'Ufficio Ragioneria del Comune di ZY – e sue pendenti ragioni debitorie nei ns. confronti, si rendeva, tra l'altro, necessaria la produzione della sentenza penale resa a suo carico, per sostanziare l'assurdità del contenuto del suo ricorso, e la domanda riconvenzionale di riconoscimento di sue debitorie e delle spettanze professionali, anche, in dipendenza di quell'annoso giudizio penale".
Nella nota viene, altresì, rilevato che "della vicenda sono state stilate poche righe nella memoria difensiva di costituzione, appena un accenno", osservando come "non (…) necessitasse il consenso del XY nella menzione e produzione della sentenza, avendo specifica finalità di difendere un ns. diritto in sede giudiziaria per il periodo strettamente necessario per la pendente controversia".
L'avv. KK non ha fatto pervenire osservazioni.
Con successiva nota il sig. XY ha ribadito le proprie doglianze, osservando, tra l'altro, come il trattamento dei dati personali risultasse "ingiustificato e sovrabbondante rispetto allo scopo", che l'esistenza del rapporto di lavoro con il comune di ZY non era stato mai oggetto di contestazione da parte sua e non era, comunque, di per sé decisivo per affermare o escludere la fondatezza della domanda di pagamento delle differenze retributive avanzata in sede civile nei confronti degli avvocati YY e ZZ e che, in ogni caso, vi erano altri modi, quali la prova testimoniale oppure informazioni acquisite direttamente dal giudice ex art. 213 c.p.c., rispetto alla produzione in giudizio della sentenza penale, per fornire la prova della sussistenza di detto rapporto.
E' stata acquisita agli atti copia della sentenza penale in argomento.
Conclusa l'istruttoria preliminare, con nota del 20 gennaio 2010 è stato dato formale avviso alle parti dell'avvio del procedimento amministrativo funzionale all'adozione di un provvedimento collegiale.
Nel corso del procedimento le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. In particolare, gli avvocati YY e ZZ hanno invocato a legittimazione del trattamento svolto le disposizioni di cui agli artt. 24, comma 1, lett. f) e 51 del Codice.
OSSERVA:
Dagli elementi sopra riportati – noti a entrambe le parti e non contestati nella loro componente fattuale – risulta, pertanto, che, effettivamente, gli avvocati YY e ZZ e KK hanno trattato dati personali giudiziari (art. 4, comma 1, lett. e) del Codice) relativi al sig. XY.
Il trattamento è consistito nella produzione nel giudizio in corso fra le parti avanti al Tribunale civile di KW di una sentenza penale di condanna a carico del segnalante contenente i predetti dati, parzialmente riportati nella memoria giudiziale di costituzione e difesa con domanda riconvenzionale redatta dai convenuti.
In tale situazione, spetta al Giudice adito - ove ritualmente richiesto - stabilire se tale trattamento sia lecito. L'art. 160, comma 6, del Codice stabilisce, infatti, che la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali, ancorché non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione, spettando al Giudice adito, ai sensi dell'art. 160 del Codice, la valutazione della liceità dell'avvenuta produzione nel giudizio in corso fra le parti avanti al Tribunale civile di KW dei dati personali giudiziari attinenti al sig. XY da parte degli avvocati YY e ZZ e KK.
Roma, 23 settembre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |