Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010