Comunicazione di licenziamento- Rifiuto del destinatario di riceverla - Regolarità dell'atto unilaterale recettizio - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009
In tema di consegna dell'atto di licenziamento nell'ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato, ed alla regola della presunzione di conoscenza dell'atto desumibile dall'art. 1335 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009