Lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005
Prestazioni professionali - Compenso - Prova necessaria in sede di giudizio di cognizione - Vincolatività della parcella munita del parere del Consiglio dell'Ordine - Esclusione - Onere probatorio a carico della parte - Contenuto.
Mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005