Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - sistema della integrazione salariale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8573 del 29/04/2016
Lavori socialmente utili - Lavori di pubblica utilità - Rapporto di specificazione - Fondamento - Conseguenze - Assegno per nucleo familiare - Spettanza - Fondamento.
Il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 468 del 1997, che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità", e quello di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 280 del 1997 diretto ad individuare i "lavori di pubblica utilità", si configura in termini di specificazione all'interno di una medesima tipologia di attività e di un'unica finalità, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro, sicché anche ai lavoratori di pubblica utilità, ove ne ricorrano i presupposti, va riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili per il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468 del 1997 alle disposizioni in materia di indennità di mobilità, che ne prevedono il diritto all'art. 7, comma 10, della l. n. 223 del 1991.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8573 del 29/04/2016