Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - comandi e distacchi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8068 del 21/04/2016
Distacco di un lavoratore presso una società dello stesso gruppo - Interesse del datore di lavoro - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
In caso di distacco di un lavoratore presso una società inserita nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obbiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica, va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, "ratione temporis" applicabile, in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto di cui al comma 4-ter dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, introdotto dal d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 99 del 2013. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il distacco di una lavoratrice presso un ufficio di altra società del gruppo che si occupava della gestione amministrativa di tutte le società del raggruppamento).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8068 del 21/04/2016