Lavoro subordinato - orario di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22003 del 01/09/2008
Contratto di lavoro subordinato a tempo parziale con un dirigente - Mansioni di livello dirigenziale - Conformità all'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con mod. nella legge n. 863 del 1984 - Condizioni e limiti - Fondamento.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, stipulato per iscritto e comunicato al competente organo pubblico per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale, è conforme al disposto dell'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con mod. nella n. 863 del 1984, ove indichi soltanto il limite quantitativo della prestazione lavorativa purchè rimetta all'autonomia del dipendente la distribuzione dell'orario, atteso che la sicura ammissibilità del contratto a tempo parziale anche per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, da una parte, implica necessariamente la previsione di un limite quantitativo senza il quale non sarebbe possibile configurare tale contratto, dall'altra esclude che tale previsione possa, di per sé, considerarsi come orario di lavoro la cui distribuzione, nell'arco della giornata, della settimana o del mese, sia rimessa al potere del datore di lavoro, siccome la qualifica dirigenziale indurrebbe a presumere piuttosto il contrario.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22003 del 01/09/2008