Rapporto di lavoro tra un'azienda sanitaria locale (ASL) ed un medico - Attività lavorativa svolta presso l'azienda universitaria policlinico (AUP) dell'università - Compenso dovuto al dipendente - Incidenza degli accordi sul compenso dovuto dalla AUP alla ASL - Esclusione.
Nel rapporto tra l'azienda sanitaria locale (ASL) datrice di lavoro ed un medico che presti per conto della prima attività presso l'azienda universitaria policlinico (AUP) dell'università, sulla misura del compenso dovuto al dipendente, come determinato con norma regolamentare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. b), del d.m. 31 luglio 1997, non incide il compenso che la ASL deve ricevere dall'AUP per l'attività del proprio dipendente, essendo quest'ultimo terzo rispetto ai detti accordi.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9977 del 16/04/2008