Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4862 del 07/03/2005
Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori - Insussistenza - Fattispecie relativa ad assunzioni a tempo determinato di dipendenti postali ex art. 8 CCNL del 26 novembre 1994, sottratta "ratione temporis" al D.Lgs. n. 368 del 2001.
L'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi d'assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962 discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori.(Fattispecie relativa ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall'art. 8 del ccnl 26 novembre 1994, sottratta "ratione temporis" alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, nella quale la Corte Cass., confermando sul punto la sentenza di merito, ha ritenuto non necessarie l'indicazione nominativa del dipendente sostituito e della causa specifica della sostituzione).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4862 del 07/03/2005