Clausola di contingentamento - Art. 25 del c.c.n.l. dei dipendenti postali del 11 gennaio 2011 - Rapporto percentuale tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato - Criteri di computo.
In tema di clausola di contingentamento dei contratti di lavoro a termine, l'art. 25 del c.c.n.l. dell'11 gennaio 2011 dei dipendenti postali prescrive che la verifica circa il superamento della soglia del 5 per cento del numero dei lavoratori in servizio sia svolta con riferimento alle assunzioni effettuate sino al 31 dicembre dell'anno solare precedente nella stessa regione, sicché è illegittimo il computo fondato sul diverso criterio limitato alle assunzioni attive nel mese in cui è stato stipulato il contratto impugnato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4028 del 01/03/2016