LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21919 del 26/10/2010
Eccezione del datore di lavoro concernente il conseguimento da parte del lavoratore di altro reddito o la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno - Carattere di eccezione in senso lato - Configurabilità - Relativi fatti allegati, incontroversi o provati - Utilizzazione d'ufficio ai fini della quantificazione del danno - Ammissibilità - Aliunde perceptum" - Prova relativa - Onere gravante sul datore di lavoro.
In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto del riconoscimento ad opera del giudice della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, l'eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il di licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. Ai fini della sottrazione dell'"aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21919 del 26/10/2010