LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PROFESSIONISTA – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20269 del 27/09/2010
Art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - Rivalutazione monetaria (ed interessi) dei crediti di lavoro - Rapporti di lavoro autonomo dotati del carattere della parasubordinazione - Applicabilità - Fattispecie.
Il disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., relativo alla rivalutazione monetaria (ed interessi) dei crediti di lavoro, trova applicazione - come sottolineato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 65 del 1978 e n. 76 del 1981 - in ordine a tutti i rapporti elencati nell'art. 409 dello stesso codice e, pertanto, opera non solo nell'ambito del lavoro subordinato ma anche in quello autonomo, ove questo sia caratterizzato dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite (cd. parasubordinazione). Tali caratteristiche sono riscontrabili nella convenzione stipulata tra un avvocato ed una società relativa all'espletamento di tutta l'attività stragiudiziale e giudiziale concernente il recupero dei crediti contenziosi.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20269 del 27/09/2010