Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.25139 del 13/12/2010
Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Valore del precedente interpretativo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa alla sospensione dal lavoro con collocamento in cassa integrazione guadagni di dipendenti della FIAT S.p.a..
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ. e per vizi di motivazione quando, indimente dall'applicabilità "ratione temporis" dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non si versa in ipotesi di violazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Nondimeno, il dovere della S.C. di fedeltà ai propri precedenti opera anche in relazione a questo tipo di controllo, allorché, in relazione alla stessa vicenda (nella specie, di sospensione dal lavoro con collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria di dipendenti della FIAT S.p.a.), siano stati già scrutinati motivi di ricorso di contenuto sostanzialmente uguale contro sentenze sorrette da identica o analoga motivazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.25139 del 13/12/2010