Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23635 del 22/11/2010
Ricorso per cassazione - Mera contrapposizione di una tesi interpretativa diversa - Irrilevanza - Specifica denuncia di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o di vizi della motivazione - Necessità - Fattispecie relativa a prestazioni giornalistiche in RAI.
Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con congrua e logica motivazione e sulla base dell'interpretazione dell'accordo integrativo per i giornalisti RAI 18 luglio 1997, aveva dichiarato la sussistenza di un contratto di assunzione a tempo indeterminato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23635 del 22/11/2010