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Rapporto di lavoro subordinato - Estinzione - Licenziamento collettivo

Comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento collettivo - Contenuto - Specificità - Inadeguatezza delle informazioni - Conseguenze - Inefficacia dei licenziamenti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 880 del 16/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 880 del 16/01/2013

 

In tema di licenziamenti collettivi, la comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento deve compiutamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, in maniera tale da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero.

 

La inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4, comma 12. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'omessa indicazione nella comunicazione di avvio della procedura del piano di incentivo all'esodo cui la società aveva già dato corso, e per il quale erano state raggiunte numerose intese con i lavoratori, aveva viziato, per incompletezza e inadeguatezza della comunicazione, la procedura medesima e il successivo licenziamento).