Soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato - Contestuale istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo speciale - Conseguenze - Legittimazione passiva esclusiva dell'INPS nei giudizi pensionistici - Sussistenza.
L'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto la soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e la contestuale istituzione, con effetto dal 10 aprile 2000, di un apposito Fondo speciale presso l'INPS, che è subentrato nella gestione di tutti i rapporti pensionistici in essere o da liquidare nei confronti degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, diventando l'unico legittimato passivo nei relativi giudizi.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6966 del 20/03/2013