Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - trasferimenti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11126 del 30/05/2016
Presupposti - Sussistenza di ragioni organizzative - Controllo giurisdizionale - Limiti - Merito della scelta imprenditoriale - Insindacabilità - Inevitabilità della scelta - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, con riguardo al trasferimento di una terapista della riabilitazione, aveva affermato che il datore di lavoro non aveva provato la inutilizzabilità della sua prestazione lavorativa presso la sede di provenienza, né l'impossibilità di adottare presso di essa una diversa soluzione organizzativa, alternativa al trasferimento).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11126 del 30/05/2016