Divieto di licenziamento - Presunzione ex art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006 - Presupposti - Pubblicazioni civili - Necessità - Pubblicazioni canoniche - Equipollenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di divieto di licenziamento a causa di matrimonio, la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006, in cui è stato trasfuso l'art. 1, comma 3, della l. n. 7 del 1963, è collegata ad una tipica forma legale di pubblicità-notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9467 del 10/05/2016