Passaggio diretto di personale nel settore idrico - Art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Salvaguardia delle condizioni contrattuali in atto - Configurabilità - Limiti - Mantenimento del previo inquadramento - Esclusione.
In tema di passaggio diretto di dipendenti di imprese o enti operanti nel settore idrico presso il nuovo gestore del servizio idrico integrato, nelle ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006, ferma la risoluzione del rapporto, la salvaguardia delle condizioni contrattuali in atto non impone l'automatico riconoscimento del precedente livello di inquadramento a fini economici e normativi, laddove l'applicazione del regime più favorevole di cui all'art. 2112 c.c., che assicura il mantenimento di tutti i diritti dei lavoratori trasferiti, è prevista solo per le ipotesi indicate nella seconda parte del suddetto articolo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7717 del 19/04/2016