Nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza - Assegnazione del termine per rinnovare la notifica - Necessità - Perentorietà del termine - Conseguenze in caso d'inosservanza - Inammissibilità dell'appello - Costituzione dell'appellato - Effetto sanante - Insussistenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8125 del 03/04/2013
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8125 del 03/04/2013
Nel procedimento di lavoro in grado d'appello, il termine che il giudice, qualora constati la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, deve assegnare all'appellante per rinnovare la notifica ha carattere perentorio, sicché, ove esso non sia osservato, l'appello diviene inammissibile, anche se l'appellato, per effetto della rinnovata notifica, si è costituito in giudizio.