Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6697 del 06/04/2016
Concessione di aspettativa successiva al periodo di malattia - Scadenza - Conseguenze - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Legittimità - "Spatium deliberandi" datoriale - Fattispecie.
In caso di malattia del lavoratore, la concessione, da parte del datore di lavoro, dell'aspettativa prevista dal c.c.n.l. di categoria, ancorché richiesta quando il periodo di comporto sia già esaurito, non elide l'effetto di giustificare l'assenza sino al termine dell'aspettativa, dovendosi per converso escludere che il licenziamento intimato ex art. 2110, comma 2, c.c., anche dopo pochi giorni il suo scadere possa considerarsi illegittimo, vuoi per rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto, vuoi per l'affidamento del dipendente nella prosecuzione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, annullando il licenziamento, aveva ritenuto eccessivo il periodo di nove mesi intercorso tra la cessazione del comporto e l'intimazione del recesso da parte della banca datrice, non prendendo in considerazione che il dipendente, scaduto il comporto, aveva fruito di un'aspettativa e, scaduta anche questa, aveva ricevuto, senza darvi seguito, un'intimazione di ripresa del servizio nella sede dove era stato "medio tempore" trasferito).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6697 del 06/04/2016