Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6575 del 05/04/2016
Licenziamento discriminatorio - Nullità - Fondamento - Licenziamento per ritorsione - Differenze - Motivo economico concorrente - Irrilevanza - Fattispecie.
La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della l. n. 604 del 1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3 della l. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito sulla natura discriminatoria di un licenziamento che conseguiva la comunicazione della dipendente di volersi assentare per sottoporsi ad un trattamento di fecondazione assistita).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6575 del 05/04/2016