Lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto a tempo determinato - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 286 del 12/01/2016
Contratti a termine illegittimi - Trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato - Intervalli non lavorati - Diritto alla relativa retribuzione - Condizione - Offerta della prestazione da parte del lavoratore
Nell'ipotesi di più contratti di lavoro a termine illegittimamente posti in essere e sostituiti da un contratto a tempo indeterminato, la sospensione dell'obbligo retributivo negli intervalli non lavorati viene meno allorché il lavoratore, deducendo l'invalidità del termine e l'unicità del rapporto, si offra di riprendere il lavoro mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prova idonea di tale disponibilità, rilevante ai fini della decorrenza del diritto al pagamento delle retribuzioni, la comunicazione del lavoratore indirizzata ad un terzo - nella specie, l'Ufficio di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro - ma portata a conoscenza del datore di lavoro nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria, contenente l'espressa dichiarazione della propria volontà di riprendere l'attività lavorativa).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 286 del 12/01/2016