Lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 34 del 05/01/2016
Addetti all'esazione del pedaggio stradale - Obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Oggetto - Misure di sicurezza cd. "innominate" - Prova liberatoria a carico del datore di lavoro - Contenuto.
Nel caso di lavoratori addetti all'esazione del pedaggio stradale esposti al rischio di rapina, l'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro l'adozione delle correlative misure di sicurezza cd. "innominate", sicché incombe sullo stesso, ai fini della prova liberatoria correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle suindicate misure, l'onere di far risultare l'adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 34 del 05/01/2016