Nullità del patto di prova - Conseguenze - Tutela di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. nuova formulazione - Applicabilità - Fondamento.
La cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell'eccezionale fattispecie del recesso "ad nutum" di cui all'art. 2096 c.c., sottratto all'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento, fermo restando, peraltro, che il richiamo al mancato superamento di un patto di prova non validamente apposto è inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e giustifica l'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, prevista dall'art. 18, comma 4, st.lav, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, applicabile "ratione temporis".
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16214 del 03/08/2016