Pubblico impiego privatizzato - Ricorso in cassazione - Art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Contratto collettivo provinciale - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, sicché l'interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale - nella specie provinciale - spetta al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17716 del 07/09/2016