Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - diritto alla conservazione del posto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19315 del 29/09/2016
Assoggettamento del lavoratore a misura di siucurezza detentiva per fatti estranei al rapporto di lavoro - Sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione - Conseguenze - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
La sottoposizione del lavoratore a misura di sicurezza detentiva o alla carcerazione preventiva per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali ma consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove, in base ad un giudizio "ex ante", tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva, della natura ed importanza delle mansioni del dipendente, del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell'impossibilità, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell'assenza, non persista l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che per sette anni era rimasto assente dal posto di lavoro, in quanto sottoposto a misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, e non aveva informato il datore di lavoro della successiva sostituzione di detta misura con quella della libertà vigilata).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19315 del 29/09/2016