Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19185 del 28/09/2016
Diversa ridistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio - Riassetto per una più economica gestione dell'azienda - Rilevanza - Limiti.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 della l. n. 604 del 1966, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, sicché non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato siano stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19185 del 28/09/2016