Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18950 del 27/09/2016
Permesso retribuito di due ore giornaliere ex art. 33, comma 2, della l n. 104 del 1992 - Limitazione ai genitori o affidatari del minore affetto da handicap - Sussistenza - Fondamento.
In tema di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, la possibilità di usufruire di due ore di permesso giornaliero in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa è riservata, ai sensi dei commi 2 e 7 del citato articolo, ai lavoratori genitori, anche adottivi, di minori handicappati nonché agli affidatari di quest'ultimi, mentre i commi 3 e 7 attribuiscono tre giorni di permesso mensile retribuito - e non anche quello di due ore giornaliere - al lavoratore dipendente che assista persona con handicap in situazione di gravità e che di questi sia coniuge, parente, affine entro il secondo grado o affidatario, giustificandosi tale differenziazione di disciplina, ai sensi dell'art. 3 Cost., in relazione alla diversità delle situazioni messe a confronto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18950 del 27/09/2016