Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18847 del 26/09/2016
Ingiustificata limitazione ad unica unità produttiva - Violazione dei criteri di scelta di cui al novellato art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell'esigenza aziendale collegata all'appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina una violazione dei criteri di scelta, per la quale l'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, prevede l'applicazione del comma 4 dell'art. 18 novellato della l. n. 300 del 1970, norma che riguarda tutte le modalità di applicazione dei suddetti criteri, e quindi non solo l'errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati, ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18847 del 26/09/2016