Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21529 del 25/10/2016
Prestazioni di invalidità civile - Requisito reddituale - Oneri deducibili ai fini Irpef - Computo - Esclusione - Fondamento.
Ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile occorre fare riferimento al reddito "imponibile" e pertanto, secondo la formulazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR), alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi); la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistibile, né induce a diverso avviso l'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992 - emanato in forza della delega di cui all'art. 3, comma 2 della l. n. 407 del 1990 - laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21529 del 25/10/2016