Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21377 del 24/10/2016
Superamento - Licenziamento - Oneri datoriali di motivazione ai sensi art. 2 della l. n. 604 del 1966 come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Necessaria indicazione dei giorni di assenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di licenziamento per superamento del comporto, anche nel regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012 - che ha modificato l'art. 2 della l. n. 604 del 1966 imponendo la comunicazione contestuale dei motivi del licenziamento - il datore di lavoro non deve specificare nella comunicazione i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, quali il numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21377 del 24/10/2016