Lavoro - lavoro subordinato - in genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21366 del 24/10/2016
Sopravvenuta trasformazione di un rapporto di lavoro subordinato in diverso rapporto di lavoro in base a titolo negoziale diverso - Specifico negozio novativo - Onere probatorio - Sulla parte deducente la trasformazione - Sussistenza - Fattispecie.
La sopravvenuta trasformazione di un rapporto di lavoro subordinato in un diverso rapporto di lavoro, con il conseguente svolgimento della prestazione sulla base di un titolo negoziale diverso, deve essere dimostrata dalla parte che deduce la trasformazione a seguito di uno specifico negozio novativo, il quale presuppone, innanzi tutto, che risulti la chiara ed univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la novazione in autonomo di un rapporto, nato come subordinato per stessa deduzione difensiva del datore di lavoro, in cui l'originario dipendente continuava ad operare nei locali e con i macchinari dell'officina dell'originario datore di lavoro, in assenza di prova circa la sua acquisizione del prezzo delle riparazioni).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21366 del 24/10/2016