Contratti stipulati dal comune - Regime regolato dal r.d. n. 148 del 1915 - Deliberazione della giunta o del consiglio comunale - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inefficacia.
In tema di contratti stipulati dal comune, nel sistema (antecedente alla l. n. 142 del 1990 ed al d.lgs. n. 267 del 2000) regolato dal r.d. n. 148 del 1915, cui rinvia l'art. 10 del d.lgt. n. 1 del 1946, la deliberazione dell'organo comunale competente (giunta o consiglio), diretta all'assunzione di un impegno negoziale, pur costituendo un atto interno dell'ente pubblico, inidoneo di per sé solo a spiegare efficacia giuridica nei confronti dei terzi interessati, costituisce l'atto formativo della volontà dell'ente ed un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultante dal successivo incontro dei consensi. Ne consegue che, in mancanza di tale delibera, l'attività contrattuale posta in essere dal sindaco è priva di qualsiasi effetto giuridico.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21190 del 19/10/2016